Art. 1.

      1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, considerate le eccezionali situazioni di difficoltà in cui versa parte della popolazione anziana, autorizza il finanziamento di iniziative degli enti locali volte a preservare l'autonomia di vita delle persone anziane e ad agevolare il loro accesso ai servizi pubblici mediante:

          a) la realizzazione di servizi di telesoccorso e telecontrollo che garantiscano tempestivi soccorsi nei casi di difficoltà o di emergenza, eliminando i rischi connessi ad una disagiata dislocazione dei servizi;

          b) la realizzazione di progetti sperimentali di ammodernamento dei servizi pubblici essenziali nei quali si privilegi la riorganizzazione non onerosa dei servizi stessi, volti ad eliminare per quanto possibile la necessità della presenza fisica degli utenti anziani negli uffici.